Statuto
Art. 1 - COSTITUZIONE |
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In ottemperanza alle disposizioni impartite nel testamento redatto dal rag. Aurelio OPPIZZI e raso pubblico con atto del Notaio Albino CHIESA di Milano con atto n. 16902 di repertorio in data 8 marzo 1991, visto Il Decreto di accettazione dell'eredità rilasciato dal Prefetto di Como in data 26 febbraio 1993 Prot. 2630/ secondo settore E' COSTITUITO il comitato per la gestione della massa ereditiera lasciata al Comune di Castelmarte dal rag. Aurelio OPPIZZI denominato "COMITATO EREDITÀ OPPIZZI" per brevità di seguito denominato "Comitato", retto dalle norme previste dal presente Statuto e dalle Leggi vigenti in materia. |
Art. 2 - SEDE SOCIALE |
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La sede del Comitato e' fissata presso la sede Comunale in Castelmarte Via Roma 16. |
Art. 3 - SCOPI |
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Come stabilito nel testamento, il Comitato ha lo scopo di amministrare la massa ereditaria lasciata al Comune di Castelmarte perchè possa essere fatto del bene comunque e dovunque in particolar modo alla Comunità di Castelmarte nel campo: SOCIALE - CULTURALE - SPORTIVO - AGGREGATIVO - RICREATIVO ASSISTENZIALE a onore e merito del benefattore AURELIO |
Art. 4 - COMPOSIZIONE E DURATA |
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Come da disposizioni testamentarie, il Comitato avrà la seguente composizione:
La durata del Comitato e' legata all'esistenza del Patrimonio, e potrà venir meno nel momento della estinzione del medesimo. |
Art. 5 - REVOCA E DIMISSIONI DA MEMBRO |
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La qualifica di membro può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale; b) per decesso; c) per revoca del mandato da parte del consiglio Comunale. |
Art. 6 - SURROGA |
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Negli intervalli per i motivi di cui sopra il Consiglio Comunale procederà alla integrazione dei membri con nuove nomine entro la prima seduta utile del sopra, il Consiglio |
Art. 7 - POTERI DEL COMITATO |
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Il Comitato ha il compito di: 1) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività amministrativa per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive testamentarie, assumendo tutte le iniziative del caso. 2) scegliere gli Istituti di credito ai quali far gestire i titoli di proprietà e confluire gli utili degli stessi oltre agli affitti degli immobili e ad eventuali altre rendite o entrate ordinarie e straordinarie; 3) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario relativo alla massa ereditaria; 4) scegliere le modalità di locazione degli immobili; 5) erogare contributi secondo apposito regolamento da redigersi a cura del comitato stesso; 6) predisporre i bilanci di previsione e di consuntivo. |
Art. 8 - COMPENSI |
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Il Comitato delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I membri del comitato riceveranno per ogni seduta un compenso pari al gettone di presenza corrisposto ai membri di Giunta Comunale ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. |
Art. 9 - CONVOCAZIONE |
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Il Comitato ai riunisce, sempre in unica convocazione, di norma una volta ogni due mesi e comunque ogni qual volta lo riterrà utile il Presidente o lo richiedano almeno tre membri del comitato stesso. Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro dal comitato designato dal Presidente. Le riunioni del Comitato devono essere convocate per lettera inviata almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, da un membro designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Comitato può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e inoltrate alla Giunta Comunale per la successiva attuazione. |
Art. 10 - RISERVATEZZA DELLE DELIBERE |
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Fatte salve le norme di Legge ed i regolamenti comunali vigenti sulla visione degli atti, il Comitato ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. |
Art. 11 - COMPITI DEL SEGRETARIO |
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Il segretario del Comitato è nominato dal Comitato stesso per un biennio fra i Buoi componenti o anche fra persone non componenti il Comitato. Il Segretario provvede al disbrigo degli affari ordinari e della corrispondenza corrente, redige i bilanci preventivi e consuntivi su indicazione del comitato, oltre ai verbali delle sedute, cura l'inoltro delle convocazioni, la tenuta della contabilità, e inoltra le delibere alla Giunta Comunale. Per l'attività svolta in nome del Comitato al segretario è corrisposto un compenso da definirsi con apposita delibera all'inizio di ciascun biennio. |
Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE |
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L'esercizio sociale inizia al 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. |
Art. 13 - EROGAZIONE CONTRIBUTI |
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L'erogazione dei contributi deve avvenire il 13 dicembre di ogni anno, come da disposizione testamentaria, sulla base di apposito regolamento approvato dal Comitato stesso. |
Art. 14 - NORME FINALI |
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Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. |
DOCUMENTI ORIGINALI | |
Statuto del Comitato | Scarica lo Statuto |